stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 agosto 1991, n. 287

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

note: Entrata in vigore della legge: 18-9-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-9-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la
((segnalazione certificata di inizio di attività))
, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. (3)
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

---------------



AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che sono abrogate le disposizioni del comma 4 del presente articolo nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.