LEGGE 8 agosto 1991, n. 264

Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

note: Entrata in vigore della legge: 5-9-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2010)
Testo in vigore dal: 25-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
Attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita'  di
        consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 
  1.   L'attestato   di   idoneita'    professionale    all'esercizio
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto   e'   rilasciato,   dalla   Direzione    generale    della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti, previo superamento di un  esame  di  idoneita'  svolto
davanti ad apposite commissioni istituite,  su  base  regionale,  con
decreto del presidente della giunta regionale e composte da: 
    a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di
presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o  i
funzionari con qualifiche equiparate della Direzione  generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 
    b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed  un
rappresentante del Ministero delle finanze,  designati  dai  Ministri
competenti fra i dirigenti o i funzionari con  qualifiche  equiparate
delle rispettive amministrazioni; 
    c) un rappresentante del  comitato  regionale  per  l'albo  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, di  cui  alla  legge  6
giugno 1974, n.  298,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
designato dal presidente del comitato fra i componenti; 
    d) due rappresentanti designati dalle associazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
    (( d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club )). 
  2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1,
previo pagamento di un  diritto  di  segreteria  il  cui  importo  e'
annualmente stabilito con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  di
concerto con i Ministri della  marina  mercantile  e  delle  finanze,
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere  a)  ,
b) , c) , d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonche' di un  diploma
di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 
  3. Le sessioni  di  esame  sono  annuali  e  si  svolgono  in  ogni
capoluogo di regione secondo  modalita'  e  programmi  stabiliti  con
decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i  Ministri  della
marina mercantile e delle finanze.  L'esame  consiste  in  una  prova
scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti
su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione
sull'autotrasporto, di disciplina della  navigazione  e  legislazione
complementare, di legislazione sul pubblico registro  automobilistico
e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco  completo
dei quesiti e delle risposte deve essere messo a  disposizione  degli
interessati almeno sessanta  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'esame. 
  4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e'  richiesto  per  i
dirigenti preposti agli uffici di  assistenza  automobilistica  degli
automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.