stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1991, n. 252

Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia.

note: Entrata in vigore della legge: 14/08/1991
nascondi
Testo in vigore dal:  14-8-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.
2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.
4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale".
3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:
" 1. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura):
"Art. 2. - 1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e pre- via istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1› agosto 1985.
3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.
4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alla elaborazione ed alla attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione".
- Il decreto legislativo n. 418/1989 recante riordinamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato- regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha disciplinato all'art. 4 la designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni, affidandone la competenza alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome, anche nell'ipotesi in cui fino al momento della sua entrata in vigore tale competenza fosse stata attribuita alla Conferenza Stato-regioni, come si evince dal testo che si riproduce:
"Art. 4 (Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni). - 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente".