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LEGGE 29 luglio 1991, n. 243

Università non statali legalmente riconosciute.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1995)
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Testo in vigore dal:  21-8-1991

Art. 5

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.
3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:
a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)";
b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle università non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Università degli studi di Urbino".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Note all'art. 5:
- L'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così dispone:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11- bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio, pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".
- Il testo dell'art. 14, della legge n. 1551/1951 (Aumento dei contributi statali a favore delle università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie), e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:
"Art. 14. - Alle Università libere può essere concesso un contributo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 a compenso delle minori entrate determinate dalla entrata in vigore della presente legge.
Vengono prorogate per l'anno accademico 1950-51 le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852".