LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 22-10-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
             Procedura per la dichiarazione di mobilita' 
 
  1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario  di
integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma
di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire  il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di  non  poter  ricorrere  a
misure  alternative,  ha  facolta'  di  avviare   la   procedura   di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
  2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al  comma
1 sono tenute a darne  comunicazione  preventiva  per  iscritto  alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a  norma  dell'articolo
19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  nonche'  alle  rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette  rappresentanze
la  comunicazione  deve  essere  effettuata  alle   associazioni   di
categoria aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di  categoria
puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura   di   licenziamento   collettivo   riguardi    i    membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro  invia  la
comunicazione al soggetto di cui al  comma  4  nel  caso  in  cui  la
procedura  di  licenziamento  collettivo  sia   relativa   a   membri
dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il  cui  rapporto  di
lavoro e' disciplinato dalla legge italiana, nonche' alla  competente
autorita' dello Stato estero qualora la  procedura  di  licenziamento
collettivo riguardi membri  dell'equipaggio  di  una  nave  marittima
battente bandiera diversa da quella italiana. 
  3. La comunicazione di cui al comma 2 deve  contenere  indicazione:
dei motivi che determinano la situazione  di  eccedenza;  dei  motivi
tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si  ritiene  di  non
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione
ed evitare in tutto o in  parte,  il  licenziamento  collettivo;  del
numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali  del
personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei
tempi di attuazione del programma di riduzione  del  personale  delle
eventuali misure programmate  per  fronteggiare  la  conseguenza  sul
piano sociale della attuazione del programma medesimo del  metodo  di
calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle  gia'
previste  dalla   legislazione   vigente   e   dalla   contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia dalla  ricevuta  del
versamento dell'INPS a titolo di anticipazione  sulla  somma  di  cui
all'articolo 5, comma 4, di una somma  pari  al  trattamento  massimo
mensile di integrazione salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
lavoratori ritenuti eccedenti. (4) 
  4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del
versamento di cui al comma 3 devono  essere  contestualmente  inviate
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 
  5.  Entro  sette  giorni   dalla   data   del   ricevimento   della
comunicazione di cui al comma 2,  a  richiesta  della  rappresentanze
sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad  un
esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare  le  cause  che
hanno contribuito  a  determinare  l'eccedenza  del  personale  e  le
possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti  di
solidarieta' e forme flessibili di  gestione  del  tempo  di  lavoro.
Qualora non sia possibile  evitare  la  riduzione  di  personale,  e'
esaminata  la  possibilita'  di  ricorrere  a   misure   sociali   di
accompagnamento   intese,   in   particolare,   a    facilitare    la
riqualificazione e la  riconversione  dei  lavoratori  licenziati.  I
rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere,  ove
lo ritengano opportuno, da esperti. 
  6. La procedura di cui  al  comma  5  deve  essere  esaurita  entro
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della  comunicazione
dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del  lavoro  e
della massima occupazione comunicazione scritta sul  risultato  della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.  Analoga
comunicazione  scritta  puo'  essere   inviata   dalle   associazioni
sindacali dei lavoratori. (24) 
  7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il   direttore
dell'Ufficio provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione
convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie  di  cui
al comma 5, anche formulando proposte  per  la  realizzazione  di  un
accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta  giorni  dal
ricevimento da parte dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
massima occupazione  della  comunicazione  dell'impresa  prevista  al
comma 6. (24) 
  8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure  di
licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di  cui  ai
commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. 
  9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita  la  procedura  di
cui ai commi 6, 7 e  8,  l'impresa  ha  facolta'  di  licenziare  gli
impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per  iscritto
a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Entro sette giorni dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco  dei
lavoratori licenziati con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
nominati del luogo di residenza,  della  qualifica,  del  livello  di
inquadramento dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale
indicazione delle modalita' con  le  quali  sono  stati  applicati  i
criteri di scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve  essere
comunicato per iscritto all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
massima  occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale   per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 
  10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i  lavoratori  o
ne  collochi  un  numero  inferiore   a   quello   risultante   dalla
comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recpuero  delle
somme  pagate  in  eccedenza  rispetto  a  quella  dovuta  ai   sensi
dell'articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi  dovuti
all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati. 
  11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso  delle  procedure  di
cui al presente articolo, che prevedano il  riassorbimento  totale  o
parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono  stabilire  anche
in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del  codice  civile  la
loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
  12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia  ove
siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo. Gli  eventuali  vizi  della
comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono  essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo. 
  13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa  integrazione,  al
termine del periodo di  godimento  del  trattamento  di  integrazione
salariale, rientrano in azienda. 
  14. Il presente  articolo  non  trova  applicazione  nel  corso  di
eccedenze determinate da fine lavoro  nelle  imprese  edili  e  nelle
attivita' stagionali e saltuarie, nonche' per  i  lavoratori  assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato. 
  15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive  ubicate
in diverse province della stessa regione ovvero in  piu'  regioni  la
competenza  a  promuovere  l'accordo  di  cui  al  comma   7   spetta
rispettivamente al direttore  dell'Ufficio  regionale  del  lavoro  e
della massima occupazione ovvero  al  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale.  Agli  stessi  vanno  inviate  le  comunicazioni
previste dal comma 4. 
  15-bis.Gli obblighi di informazione, consultazione e  comunicazione
devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le  decisioni
relative all'apertura delle procedure di  cui  al  presente  articolo
siano assunte dal datore di lavoro o da un' impresa che lo controlli.
Il datore di lavoro che viola  tali  obblighi  non  puo'  eccepire  a
propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che  lo
controlla,  delle  informazioni  relative  alla  decisione   che   ha
determinato l'apertura delle predette procedure. 
  16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto  1977,
n. 675 le  disposizioni  del  decreto-legge  30  marzo  1978,  n.  80
convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n.  215,  ad
eccezione dell'articolo 4-bis nonche' il decreto  legge  13  dicembre
1978, n. 795 convertito con  modificazioni  dalla  legge  9  febbraio
1979, n. 36. 
                  (32) (37) (40) (41) (42) (43) (44) (47) (45) ((50)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma  8)
che "Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma  4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  si  interpretano
nel senso che il mancato versamento delle  mensilita'  alla  gestione
degli  interventi  assistenziali  e   di   sostegno   alle   gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita'  di  cui
al medesimo  articolo  4  e  la  perdita,  da  parte  dei  lavoratori
interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che  "Le  disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 28 agosto 2008,  n.  134,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 27 ottobre 2008, n.  166,  nell'introdurre  il  comma  2-ter
all'art. 5 del  D.L.  23  dicembre  2003,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n.  39,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 13) che "Nel caso di  ammissione  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma
2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli  ammortizzatori
sociali di cui all'articolo  1-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini  di  cui
all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  di
cui all'articolo  2,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disposto (con l'art.  34,  comma
4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223
del 1991 non  trovano  applicazione  nel  caso  di  cessazione  della
somministrazione di lavoro a  tempo  indeterminato,  cui  si  applica
l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 46, comma  1)  che  "A
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223 e' precluso  per  60  giorni  e  nel  medesimo
periodo sono sospese le procedure  pendenti  avviate  successivamente
alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve  le  ipotesi  in  cui  il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto d'appalto. Sino alla  scadenza  del  suddetto  termine,  il
datore di lavoro, indipendentemente dal numero  dei  dipendenti,  non
puo' recedere dal contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai
sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure  di
cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991,  n.  223  e'
precluso per cinque mesi e  nel  medesimo  periodo  sono  sospese  le
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23  febbraio
2020, fatte salve le ipotesi in  cui  il  personale  interessato  dal
recesso, gia' impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di
subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
Sino alla  scadenza  del  suddetto  termine,  il  datore  di  lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non  puo'  recedere  dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3,
della legge 15 luglio 1966, n. 604". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei
trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero  dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del
presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art.  12,  comma
9) che  "Fino  al  31  gennaio  2021  resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223 e restano  altresi'  sospese  le  procedure  pendenti  avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
309) che  "Fino  al  31  marzo  2021  resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e restano altresi'  sospese  le  procedure  pendenti  avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art.  8,  comma  9)
che "Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto di appalto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio  al
31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui  ai  commi  2  e  8  resta
precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le  procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma  2)
che "Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 40, comma  4)  che
"Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale
ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle  procedure  di  cui
agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223  per  la
durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro  il  31
dicembre 2021 e restano altresi'  sospese  nel  medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori  di
lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi  del
comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui  agli  articoli
4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  per  la  durata  del
trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il  31  dicembre
2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,  le  procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto, sia  riassunto  a  seguito  di  subentro  di  un  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha disposto (con l'art.  11,  comma
7) che "Ai datori di lavoro che presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale".