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LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal:  1-12-1996
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Art. 22

(Disciplina transitoria)
1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni. (3) (4)
3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi di commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione, salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque anteriori alla data stessa.
6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiareai sensi delle seguenti leggi articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e succesive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'articolo
7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.
7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione. (5)
((9))
8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 7, commi 5 e 6. (4) (5)
((9))
10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 novembre 1992, n. 460, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati".

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 6) che "L'articolo 22, comma 8, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427";
- (con l'art. 6, comma 9) che "I provvedimenti assunti sulla base
delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità";
- (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 17) che "Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994, è prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione".

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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 01 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 5, comma 17 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza entro l'anno 1994, è prorogato fino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione".