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LEGGE 19 luglio 1991, n. 216

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

note: Entrata in vigore della legge: 7/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1994)
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Testo in vigore dal:  7-8-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:
a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;
b) l'attuazione di interventi a sostengo delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;
d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo.
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 152, 155 e 157 della legge 19 maggio 1975, n. 151:
"Art. 330 (Decadenza dalla potestà sui figli). - Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare".
"Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".
"Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio".