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LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

note: Entrata in vigore della legge: 19/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2021)
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Testo in vigore dal:  8-4-2014
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Art. 2

1. Le elezioni dei consigli comunali
((. . .))
che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.