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LEGGE 15 marzo 1991, n. 80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

note: Entrata in vigore della legge: 16/3/1991
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Testo in vigore dal:  16-3-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 14 gennaio 1991.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 marzo 1991.

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