LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52

Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

note: Entrata in vigore della legge: 12/3/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2016)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
          Efficacia della cessione nei confronti dei terzi 
 
  1. Qualora il cessionario abbia pagato  in  tutto  o  in  parte  il
corrispettivo della cessione ed il pagamento  abbia  data  certa,  la
cessione e' opponibile: 
    a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del
pagamento; 
    b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito  dopo
la data del pagamento; 
    c)  al  fallimento  del  cedente  dichiarato  dopo  la  data  del
pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1. 
  ((1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e'
sufficiente l'annotazione del contante sul conto  di  pertinenza  del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.)) 
  2. E' fatta salva per il cessionario  la  facolta'  di  rendere  la
cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile. 
  3. E' fatta salva l'efficacia  liberatoria  secondo  le  norme  del
codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.