LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonche' erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 1-2-1991
                               Art. 6.
  1.  L'articolo  138  dell'ordinamento  degli ufficiali giudiziari e
degli  aiutanti  ufficiali  giudiziari,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  138.  - 1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e
penali, nelle note delle spese da  recuperare  e  nelle  distinte  di
versamento   da   trasmettere  agli  uffici  del  registro,  indicano
l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennita' di
trasferta  complessivamente  spettanti  agli  ufficiali giudiziari ed
agli aiutanti ufficiali giudiziari.
   2.  L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per
cento di cui all'articolo 154, versa alla  fine  di  ogni  mese  tali
somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire
il versamento, l'ufficio del registro deve  indicare  il  numero  del
campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.
   3.  Di  ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio
del registro da' avviso al capo dell'ufficio  da  cui  dipendono  gli
ufficiali  giudiziari affinche' si assicuri che le somme pagate siano
immediatamente iscritte nel registro cronologico.
   4.  L'ammontare  globale  delle  somme e' attribuito per il 40 per
cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto  indennita'  di
trasferta.
   5.  La  quota  dei  diritti  e'  attribuita  per  il  42 per cento
all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale
giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.
   6.  La  quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50
per  cento  all'ufficiale  giudiziario  e  per  il   50   per   cento
all'aiutante   ufficiale   giudiziario.   Nelle  sedi  dove  manchino
l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote
ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca
soltanto il  coadiutore  giudiziario  la  quota  di  quest'ultimo  e'
attribuita  per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50
per cento all'aiutante ufficiale giudiziario".