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LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  1-2-1991

Art. 6

1. L'articolo 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 138. - 1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.
3. Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinchè si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.
4. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.
5. La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.
6. La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario".