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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
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Testo in vigore dal:  31-1-1991

Art. 33

(Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dalla presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.
2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989.
3. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 33:
- La deliberazione CIP del 21 dicembre 1988 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988) reca "Maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico".
- La delibera CIPE del 21 dicembre 1988 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989) reca "Modalità per la reintegrazione all'ENEL degli oneri derivanti dalla sospensione e chiusura delle centrali elettronucleari".
- La delibera CIP del 24 maggio 1989 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989) reca "Rimborso all'ENEL di oneri straordinari".