LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
Testo in vigore dal: 31-1-1991
                               Art. 33. 
                       (Copertura finanziaria). 
1. Alle minori entrate  derivanti  dall'applicazione  dalla  presente
legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno  1990,  in  lire  355
miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per  ciascuno  degli
anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota  di
pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui  alla  deliberazione
del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
305  del  30  dicembre  1988,  che,  ferma  restando  l'esigenza   di
assicurare il conseguimento degli obiettivi  ivi  considerati,  viene
conseguentemente applicato per un periodo di pari durata. 
2.  Il  CIP  dispone  la  reintegrazione  all'Enel  e  alle   imprese
appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali  nucleari
degli  oneri  immediati  e  diretti  derivanti  dalla  sospensione  e
interruzione definitiva dei lavori delle predette  centrali,  secondo
le modalita' della deliberazione  del  CIPE  del  21  dicembre  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14  del  18  gennaio  1989,  e
della deliberazione del CIP del  24  maggio  1989,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989. 
3. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il
30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello
Stato, il  versamento  degli  importi  indicati  al  comma  1,  salvo
conguaglio  da   effettuare   nell'anno   successivo   in   relazione
all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. 
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
          Note all'art. 33:
          -  La deliberazione CIP del 21 dicembre 1988 (pubblicata in
          Gazzetta Ufficiale  n.  305  del  30  dicembre  1988)  reca
          "Maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico".
          -  La  delibera  CIPE  del  21 dicembre 1988 (pubblicata in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18  gennaio  1989)   reca
          "Modalita'  per  la  reintegrazione  all'ENEL  degli  oneri
          derivanti  dalla  sospensione  e  chiusura  delle  centrali
          elettronucleari".
          -  La  delibera  CIP  del  24  maggio  1989  (pubblicata in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  27  maggio  1989)   reca
          "Rimborso all'ENEL di oneri straordinari".