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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1996
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Art. 26

(Aliquote della produzione corrisposte allo Stato).
1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1
gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purché gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le ragioni a statuto speciale i benefici di cui all'articolo 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613. ((
1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1996 un terzo dell'aliquota è devoluto alle regioni, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti.
2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 27.
3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
4. L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.
5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.
6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.
7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.
9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.