LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

note: Entrata in vigore della legge: 5-2-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
  1. Per il finanziamento e la partecipazione a  imprese  e  societa'
estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei
Paesi di cui all'articolo 1,  comma  1,  promosse  o  partecipate  da
imprese aventi stabile  e  prevalente  organizzazione  nella  regione
Fiuli-Venezia  Giulia,  nella  regione   Veneto   e   nella   regione
Trentino-Alto Adige, ovvero da  imprese  o  societa'  aventi  stabile
organizzazione  in  uno  Stato  dell'Unione  europea  controllate  da
imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa'
finanziaria Finest. 
  2. Al fine di assicurare il  collegamento  degli  interventi  della
societa' finanziaria con l'attivita' della Societa' italiana  per  le
imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro  del  commercio
con l'estero e' autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a.  la  somma
di lire 10 miliardi per l'anno 1991,  come  contributo  straordinario
per la sottoscrizione di quote del capitale  sociale  della  societa'
finanziaria.  Si  applica  l'articolo   2458   del   codice   civile.
L'operativita' della Simest  nei  territori  e  nei  confronti  delle
imprese di cui al comma 1 si svolge  di  concerto  con  quella  della
Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra  le
due societa'; tale convenzione deve valorizzare la  specificita'  del
ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese  di
cui al comma 1. 
  3. Alla societa'  finanziaria  possono  partecipare  enti  pubblici
economici e soggetti privati. 
  4. L'attivita' della societa' finanziaria  dovra'  essere  coerente
con gli indirizzi generali di politica commerciale  estera  stabiliti
dal Comitato  interministeriale  per  la  politica  economica  estera
(CIPES) tenuto conto della specificita' dell'intervento  regionale  e
della destinazione ai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1. 
  5. Di  norma  le  partecipazioni  della  societa'  finanziaria  non
possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa'
estera e i  finanziamenti  della  societa'  finanziaria  non  possono
superare  il  25  per  cento  del  valore  totale   dell'investimento
dell'impresa o societa' o dell'impegno  finanziario  dell'accordo  di
collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro
otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore  a  valori
correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma  la  durata
di otto anni. 
  6. Gli interventi della  societa'  finanziaria  verranno  destinati
alle  iniziative,  previste  dal  presente   articolo,   promosse   o
partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente  organizzazione
nei territori di cui al comma 1, La destinazione delle  risorse  alle
iniziative  del  presente  articolo   avra'   luogo   tenendo   conto
dell'operativita' su tutto il territorio di cui  al  comma  1  avendo
presente  come  criterio  di  priorita'  l'ammontare  dei  contributi
speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La societa'  finanziaria
puo',  inoltre,  partecipare  direttamente  a   investimenti   aventi
carattere  strumentale   rispetto   ai   progetti   di   cooperazione
industriale e commerciale delle singole imprese, sentite  le  regioni
interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti  con  la
Banca  europea  per  la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  e  le  altre
organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale. 
  7. Alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria  puo'
partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal  caso  il
limite di finanziamento complessivo e' elevato al 40 per cento.  Sono
estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria  le
disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n.  100;  il
coordinamento tra la Finest e la  Simest  sara'  effetuato,  in  base
all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le  nomine  negli
organi amministrativi e di controllo. 
  8. Puo' essere istituita, nell'ambito della  societa'  finanziaria,
una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate  al
comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate  da  imprese
aventi stabile e prevalente organizzazione  nell'area  della  regione
Veneto, nei limiti delle risorse  conferite  da  soggetti  privati  e
della partecipazione  assicurata  dalla  regione  Veneto  con  propri
fondi, diversi  da  quelli  previsti  dalla  presente  legge.  Potra'
altresi' essere  istituita  una  speciale  sezione  autonoma  per  la
regione  Trentino-Alto  Adige  con  analoghe  caratteristiche  o  due
sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9.  Al  fine  di  fornire  i  necessari  servizi  di  informazione,
consulenza,  formazione  ed  assistenza  tecnica  alle  imprese,   in
relazione alle finalita' della presente legge, e' istituito un Centro
di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per  l'attivita'
di documentazione ed  informazione  agli  operatori  economici.  Alla
costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia  Giulia,
con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale  per  il
commercio estero, al quale e'  assegnato  allo  scopo  un  contributo
straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi,  di  cui
lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno  degli
anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro  possono  partecipare  anche  altri
soggetti  pubblici  e  privati,  comprese  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere
di  commercio  stesse.  Per  le  proprie  attivita'  il  Centro  puo'
avvalersi della  collaborazione  delle  Universita'  degli  studi  di
Trieste  e  di  Udine,  dell'Istituto  di  studi   e   documentazione
sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e  di
altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate. 
  ((9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei Paesi  del
Mediterraneo)). 
  10. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' assegnato alla
regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il  periodo
1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi  per  l'anno
1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per  l'anno
1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, e' assegnato per le
medesime finalita' un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui
lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993. 
  11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sara' decisa con
legge della regione Friuli-Venezia Giulia.