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LEGGE 2 gennaio 1991, n. 1

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari.

note: Entrata in vigore della legge: 5/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  5-1-1991 al: 29-10-1994
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Art. 15

(Fondo nazionale di garanzia)
1. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.
2. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità di organizzazione e di funzionamento del fondo nonché la misura del contributo, i casi, le modalità ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del fondo stesso.
3. L'adesione al fondo è obbligatoria per le società di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altesì essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle società di intermediazione mobiliare a diminuzione dovuto al fondo stesso da parte delle medesime società.