LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
                        (Autocertificazione) 
 
  1. ((Le amministrazioni)) adottano le misure organizzative idonee a
garantire   l'applicazione   delle   disposizioni   in   materia   di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini  a  pubbliche  amministrazioni  ((di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445)).  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari  per  l'istruttoria  del   procedimento,   sono   acquisiti
d'ufficio quando sono in  possesso  dell'amministrazione  procedente,
ovvero  sono  detenuti,   istituzionalmente,   da   altre   pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente  puo'  richiedere  agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 
  3.  Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal   responsabile   del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare. 
  ((3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad
oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici  comunque  denominati,
indennita', prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni,
contributi, sovvenzioni, finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni,  da
parte  di   pubbliche   amministrazioni   ovvero   il   rilascio   di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni  di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati  e  documenti
di cui ai commi 2 e 3,  sostituiscono  ogni  tipo  di  documentazione
comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto  comunque  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.
159.))