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LEGGE 26 giugno 1990, n. 165

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore della legge: 29/6/1990
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Testo in vigore dal:  29-6-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e del contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1, 2, 4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e dal decreto-legge 1 marzo 1990, n. 40.
3. I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e all'articolo 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 99 del 30 aprile 1990.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 luglio 1990.