stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 1990, n. 15

Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/2/1990
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  20-2-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;
Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989;
Visto il conforme parere in data 25 gennaio 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.".
2. Dopo il comma 2 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto il seguente:
"2- bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o più procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 71 e 72 del R.D. n. 12/1941, come sostituiti dagli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 449/1988 poi modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 71 (Nomina e funzioni dei vice procuratori onorari). - 1. Alle procure della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di circondario possono essere addetti vice procuratori onorari per l'espletamento delle sole funzioni indicate nell'art. 72 commi 1 e 3.
2. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei vice pretori onorari.
Ad essi si applicano le disposizioni previste nell'art. 32 comma 1.
Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura). - 1. Le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari. I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.
2. La delega è conferita in relazione a una determinata udienza o a un singolo processo. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
2-bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o più procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente".
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:
"Art. 7. - 1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.
Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.
4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1:
Per il testo vigente dell'art. 72 del R.D. n. 12/1941 si veda nelle note alle premesse.