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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 7

Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformità ai seguenti principi:
a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale;
b) abilitare le società di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;
c) disciplinare la responsabilità anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136.
Nota all'art. 7:
- La direttiva n. 84/253/CEE è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 126 del 12 maggio 1984.
- Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, concerne il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa. Gli articoli richiamati, recitano:
"Art. 14 (Falsità nella certificazione dei bilanci o in relazione, comunicazioni o dichiarazioni). - Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, rela- tive alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.
Art. 15 (Divulgazione di notizie riservate). - Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative, alla società assoggettata a revisione, sono puniti con resclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.
Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino a un anno.
I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.
Art. 16 (Prestiti e garanzie della società e compensi illegali). - Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sono qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto.
Art. 17 (Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna). - Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e 16, secondo comma, derivi alla società un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.
La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per le società e la borsa".