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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 6

(Medici specialisti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovrà comunque assicurare che:
a) siano individuate le incompatibilità per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;
b) sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato;
c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilità di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunità europee fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
d) le strutture universitarie e quelle collegate con le università mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva;
e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comune a due o più Stati membri;
f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione spcialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità;
g) nella scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purché abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.
Nota all'art. 6
specializzazione e dei corsi di perfezionamento. L'art. 12 recita:
"Art. 12 (Istituzione delle scuole di specializzazione). - L'istituzione delle scuole di specializzazione disposta nello statuto dell'università.
Le università e gli istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Gli statuti delle Università stabiliscono nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3, per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo, la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 in materia di cooperazione dell'Italia, con i Paesi in via di sviluppo.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università".
L'art. 13 recita:
"Art. 13 (Ammissione). - Per l'ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo.
Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Università e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.
La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale".
- L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è riprodotto in nota all'art. 2.