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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2024)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 27

(Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovrà avvenire enl rispetto dei seguenti criteri:
a) sarà previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;
b) sarà consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;
c) verrà previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva.
Nota all'art. 27:
- La direttiva 87/344/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 69 del 3 settembre 1987, 2a serie speciale.
L'art. 5, comma 1, recita:
"1. Ogni Stato membro può esonerare l'assicurazione tutela giudiziaria dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione è limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione;
b) l'assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale;
c) né l'assicuratore della tutela giudiziaria né l'assicuratore dell'assistenza coprono il ramo responsabilità;
d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate disposizioni affinchè le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti.
2. L'esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2".