LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
     (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro). 
 
  1.  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipedenti
ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della  medesima
possono continuare a prestare la loro opera fino  al  compimento  del
sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto
l'anzianita'  contributiva  massima  utile   prevista   dai   singoli
ordinamenti, sempreche' non abbiano  ottenuto  o  non  richiedano  la
liquidazione di una pensione a carico dell'istituto  nazionale  della
previdenza sociale  o  dei  trattamenti  sostitutivi,  esonerativi  o
esclusivi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   purche'   di
vecchiaia. 
  2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve  essere  comunicato
al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente  almeno  sei
mesi prima della data di conseguimento del diritto alla  pensione  di
vecchiaia. 
  3. Per gli assicurati che alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge  prestano  ancora  attivita'  lavorativa,  pur  avendo
maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si
prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione di
applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro
i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. In tal caso la comunicazione di cui al  comma  2  deve  essere
effettuata non oltre la data in  cui  i  predetti  requisiti  vengono
maturati.(1) 
  4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta'  di  cui
ai commi 1 e 3 e con  i  limiti  in  essi  fissati  si  applicano  le
disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108. 
  5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la  facolta'  di  cui  al
comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno  del  mese
successivo a quello nel quale  e'  stata  presentata  la  domanda  di
trattamento pensionistico. 
  6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al  comma
1 hanno diritto, a domanda,  ad  una  maggiorazione  del  trattamento
pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione
di cui all'articolo  7  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155,  in
relazione al periodo di continuazione della  prestazione  della  loro
opera; la maggiorazione  si  somma  alla  pensione  e  diviene  parte
integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della
maggiorazione stessa. Per i trattamenti  sostitutivi,  esonerativi  o
esclusivi di cui al comma 1, si applicano  le  norme  in  materia  di
determinazione della  misura  della  pensione  previste  dai  singoli
ordinamenti. 
  7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al  comma  1,  la
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per  avvenuto  compimento  del
sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di
preavviso per alcuna delle parti. ((6)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 6, comma 2)  che  la
deroga ai termini di comunicazione di cui al  comma  3  del  presente
articolo, va riferita agli assicurati  che  abbiano  maturato  ovvero
maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo  6  entro  i  sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ha disposto (con l'art. 1, comma
2)  che  il  limite  di  eta'  previsto  per   l'applicazione   delle
disposizioni contenute nel presente  articolo,  e'  elevato  fino  al
compimento del 65 anno.