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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1995)
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Testo in vigore dal:  1-1-1991

Art. 12

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni", è il seguente: "b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore".