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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  15-1-1991

Art. 12

(Fondo perequativo per le
camere di commercio)
1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento.
2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto.
3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianata, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.
4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.
5. Le disposizioni dell'articolo 15 - quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Note all'art. 12:
- L'art. 6 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è il seguente:
"Art. 6. - 1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzatè;
b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.'.
2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: 'Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamerè.
3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1› agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.
5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.
6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
6- bis. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:
'Art. 69 (Riscossione di altre entrate) - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.
2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.
3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990".
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, concerne disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 e 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.
Il testo dell'art. 14 della succitata legge 9 ottobre 1971, n. 825, è il seguente:
"Art. 14. - Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle riscosse nell'anno 1972 o a quelle attribuite o devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:
1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17 primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; c) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il D.L. 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; d) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; e) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; f) diritto speciale sulle acque da tavola;
2) per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) della addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145.
Inoltre ai comuni è attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel.
Per le imposte comunali di consumo è data facoltà ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.
Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verrà effettuata la decurtazione del 15 per cento prevista dal n. 1, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sarà determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del tributo.
A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo indicato nel primo comma, somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.
Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973 maggiorate annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi:
1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; c) imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; d) imposta di patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
2) per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
In deroga alle disposizioni previste al n. 3) del precedente art. 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1› gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite le ragioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1› gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al n. 3) dell'art. 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973, a seconda delle ipotesi indicate nel precedente comma, dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per il periodo indicato nel sesto comma del presente articolo saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende di cura, soggiorno e turismo somme d'importo pari alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1973, maggiorate annualmente, per il secondo biennio del 5 per cento.
Gli enti di cui ai precedenti commi continueranno a percepire ogni entrata afferente agli esercizi fino al 31 dicembre 1972 per i tributi e le compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1› gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973 per i tributi e contributi soppressi dal 1› gennaio 1974.
Per il periodo indicato nel sesto comma l'imposta di cui al precedente art. 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al n. 3) dell'art. 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito affluirà integralmente al bilancio dello Stato. A decorrere dal 1› gennaio 1973 affluiranno al bilancio dello Stato anche le quote di compartecipazionea tributi erariali già di spettanza degli enti locali.
Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al n. 3) dell'art. 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute decurtate dell'ammontare dei tributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.
Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.
I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.
Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.
- Il testo dell'art. 15-quinquies del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è il seguente:
"Art. 15-quinquies (Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali). - 1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
2. Le facoltà previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima".