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LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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Testo in vigore dal:  25-7-1995
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Art. 21

(Spese per le sedi di Istituti o di scuole
italiane all'estero)
1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero.
L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Per le speciali esigenze degli Istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi degli Istituti stessi.
3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione".