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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 40

(Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto.
((4))
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si provvederà, ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine "direttivo" si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 5) che l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 cessa di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale.