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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal:  23-6-2000
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Art. 30

(Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)
1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è istituito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia:
a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;
b) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;
c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.
2. Al Dipartimento è preposto il
((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara))
, scelto tra i magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori o tra i dirigenti generali di pari qualifica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.
3. Al Dipartimento è assegnato un vice direttore generale, nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del
((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara))
, tra i magistrati di Cassazione o tra i dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni vicarie.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo le modalità previste dall'articolo 32, nonché attraverso l'organizzazione in settori operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli istituti di prevenzione e di pena, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni e il Servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale penitenziario;
b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzine di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;
c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la previsione, per i primi, della qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti alle nuove professionalità poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;
d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario;
e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Dipartimento.
5. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4, alla direzione degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria. Le funzioni dei primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La valutazione per le nomine deve tener conto della qualità del servizio prestato in precedenti esperienze penitenziarie per almeno tre anni, nonché della preparazione professionale acquista.
6. È soppressa la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.