LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 20-2-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
         (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria) 
  ((1. Il Corpo di  polizia  penitenziaria  dispone  di:  a)  reparti
presso  istituti  penitenziari,  scuole  e  servizi;  b)  centri   di
reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d)  magazzini  per
il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.)) 
  2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo  di  polizia
penitenziaria dispone di un servizio  navale  e  di  un  servizio  di
trasporto terrestre, organizzati  secondo  le  modalita'  di  cui  al
regolamento di servizio. 
  3. Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria  puo'  svolgere  attivita'
sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.