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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 28/02/2023
Testo in vigore dal:  11-1-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria)
1. È istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.