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LEGGE 29 novembre 1990, n. 366

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
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Testo in vigore dal:  12-8-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a progettare il defintivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:
a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;
c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonché il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
.
3. L'ANAS è autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate.
4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS può curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge secondo le modalità già previste dai commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.