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DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2024)
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vigente al 13/10/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal proponente e composto di 63 articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) prevede che: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste al primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge".
- Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 165/1990 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: "I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992, e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e dell'art. 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento 'Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziarià, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".