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LEGGE 20 ottobre 1990, n. 304

Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 10/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
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Testo in vigore dal:  21-11-2019
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Art. 6

1. Presso il Ministero
((degli affari esteri e della cooperazione internazionale))
è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero.
L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali e internazionali.
3. Il Ministero
((degli affari esteri e della cooperazione internazionale))
, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero
((degli affari esteri e della cooperazione internazionale))
. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro
((degli affari esteri e della cooperazione internazionale))
di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti".