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LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
Testo in vigore dal:  18-3-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici
((
1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
))
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati. (1)

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 agosto 1995, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 è fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore."