LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore della legge: 14-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
              Divieto delle operazioni di concentrazione 
              restrittive della liberta' di concorrenza 
 
  ((1. Nei riguardi delle operazioni  di  concentrazione  soggette  a
comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  16,  l'Autorita'  valuta  se
ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato
nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa  della
costituzione o del rafforzamento di  una  posizione  dominante.  Tale
situazione deve  essere  valutata  in  ragione  della  necessita'  di
preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto  della
struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza  attuale
o potenziale, nonche'  della  posizione  sul  mercato  delle  imprese
partecipanti,  del  loro  potere  economico  e   finanziario,   delle
possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,  del  loro
accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi  di  mercato,
dell'esistenza  di  diritto  o  di  fatto  di  ostacoli  all'entrata,
dell'andamento dell'offerta  e  della  domanda  dei  prodotti  e  dei
servizi in questione, degli interessi  dei  consumatori  intermedi  e
finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a
vantaggio  del  consumatore  e  non  costituisca   impedimento   alla
concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di
acquisizioni  di  controllo  su   imprese   di   piccole   dimensioni
caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo  delle  nuove
tecnologie)) 
  2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16,
comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le  conseguenze  di
cui  al  comma  1,  vieta  la   concentrazione   ovvero   l'autorizza
prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.