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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore della legge: 14-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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Testo in vigore dal:  1-3-2017
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Art. 11

Personale della Autorità
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. (12)
((18))
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.
3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.
4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi. (9) (12)
((18))
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 20 luglio 2004, n. 215 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che i ruoli organici di cui al presente articolo, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla L. 215/2004.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato, al comma 4 del presente articolo, è incrementato di quattro unità.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che "Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di venti unità, di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, è altresì incrementato di dieci unità il numero dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'Autorità potrà avvalersi dell'istituto del comando per un contingente di dieci unità di personale".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementata di trenta unità con contestuale riduzione di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo".