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LEGGE 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

note: Entrata in vigore della legge: 11-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  11-9-1990

Art. 11

1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:
a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;
b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.
2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 27, secondo comma, della citata legge n. 416/1981, e successive modificazioni, è il seguente:
"Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno".
- Il testo dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 67/1987 è il seguente:
"3. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno".
- Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 416/1981, e successive modificazioni, è il seguente:
"Art. 18 (Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa). - Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.
Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'art. 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'art. 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 27 nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo art. 27.
Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili.
Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'art. 7.
L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.