LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 8-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
              (( (Esclusione dal diritto di accesso).)) 
  ((1. Il diritto di accesso e' escluso: 
    a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai  sensi  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti  dalla
legge, dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e  dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
    b) nei procedimenti tributari,  per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che li regolano; 
    c) nei confronti dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione; 
    d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi. 
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti  da  esse  formati  o  comunque   rientranti   nella   loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 
  3. Non sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  5. I documenti contenenti informazioni connesse agli  interessi  di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche  l'eventuale  periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 
    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla
difesa nazionale, all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
continuita' e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,  con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati  e  dalle
relative leggi di attuazione; 
    b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai  processi  di
formazione,  di  determinazione  e  di  attuazione   della   politica
monetaria e valutaria; 
    c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi,  le
dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla
tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione
della  criminalita'  con  particolare   riferimento   alle   tecniche
investigative, alla identita' delle  fonti  di  informazione  e  alla
sicurezza dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita'  di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita   privata   o   la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese
e  associazioni,   con   particolare   riferimento   agli   interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'  i  relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si
riferiscono; 
    e)  quando  i  documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso   di
contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni
connessi all'espletamento del relativo mandato. 
  7. Deve comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per  curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di  documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e'  consentito  nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
caso di dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale)).