LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 21-octies 
                 (Annullabilita' del provvedimento). 
 
  1. E'  annullabile  il  provvedimento  amministrativo  adottato  in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
  2. Non e' annullabile il provvedimento adottato  in  violazione  di
norme sul procedimento o sulla  forma  degli  atti  qualora,  per  la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il  suo  contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   qualora
l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che   il   contenuto   del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. ((La disposizione di cui al secondo periodo non si  applica
al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.))