LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
vigente al 01/06/2023
Testo in vigore dal: 28-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
                    (Disposizioni sanzionatorie) 
 
  1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli  19  e
20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione  dell'attivita'  e
dei suoi effetti a legge  o  la  sanatoria  prevista  dagli  articoli
medesimi ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la  sanzione  prevista
dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124. 
  2-bis. Restano ferme le attribuzioni di  vigilanza,  prevenzione  e
controllo su attivita' soggette  ad  atti  di  assenso  da  parte  di
pubbliche amministrazioni previste da  leggi  vigenti,  anche  se  e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20. 
  ((2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma
3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non
escludono la responsabilita'  del  dipendente  che  non  abbia  agito
tempestivamente  nel  caso  in  cui  la  segnalazione  certificata  o
l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.))