LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
vigente al 28/07/2016
Testo in vigore dal: 28-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 14-ter. 
                    (( (Conferenza simultanea).)) 
 
  ((1. La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi  in  forma
simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella  data  previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero
nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis,  comma  7,  con  la
partecipazione contestuale, ove possibile anche  in  via  telematica,
dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 
  2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al  comma  1.  Nei
casi di cui all'articolo 14-bis, comma  7,  qualora  siano  coinvolte
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali  e  della  salute  dei
cittadini, il termine e'  fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo
l'obbligo  di  rispettare  il  termine  finale  di  conclusione   del
procedimento. 
  3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla  riunione  e'
rappresentato  da  un   unico   soggetto   abilitato   ad   esprimere
definitivamente  e  in  modo  univoco  e  vincolante   la   posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le  modifiche  progettuali  eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso. 
  4.  Ove  alla  conferenza  partecipino  anche  amministrazioni  non
statali, le amministrazioni statali sono rappresentate  da  un  unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente  in  modo  univoco  e
vincolante  la  posizione  di  tutte  le  predette   amministrazioni,
nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri,  ovvero,
ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal  Prefetto.
Ferma  restando  l'attribuzione  del  potere  di  rappresentanza   al
suddetto  soggetto,  le  singole  amministrazioni   statali   possono
comunque intervenire  ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies,  comma
1, prima della  conclusione  dei  lavori  della  conferenza,  possono
esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai  fini  di
cui allo stesso comma. 
  5. Ciascuna regione e ciascun ente locale  definisce  autonomamente
le modalita' di designazione del rappresentante  unico  di  tutte  le
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso  ente
locale   nonche'   l'eventuale    partecipazione    delle    suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza. 
  6. Alle riunioni  della  conferenza  possono  essere  invitati  gli
interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto  eventualmente
dedotto in conferenza. 
  7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il  termine
di  cui  al  comma  2,   l'amministrazione   procedente   adotta   la
determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza,  con  gli
effetti di cui all'articolo 14-quater,  sulla  base  delle  posizioni
prevalenti   espresse   dalle   amministrazioni   partecipanti   alla
conferenza  tramite  i  rispettivi   rappresentanti.   Si   considera
acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma  3  la  propria
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o  riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 12 settembre 2014,  n.  133  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere  segnalate  dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15  giugno
2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe  di  cui  all'articolo
44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali  la
problematica emersa attenga al mancato concerto  tra  Amministrazioni
interessate al  procedimento  amministrativo,  e'  data  facolta'  di
riconvocare la Conferenza di  Servizi,  ancorche'  gia'  definita  in
precedenza,  funzionale  al  riesame   dei   pareri   ostativi   alla
realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i
termini di cui all'articolo 14-ter, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, sono ridotti alla meta'".