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LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
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Testo in vigore dal:  28-10-1993
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Art. 34

(Disposizioni transitorie)
1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sensita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto doamanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Ilm suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comm 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della società.
((5))
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora dello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n.807, convertito, con modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.
5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessionio di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36. (4)
7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nominato per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che " Fino al 30 novembre 1993 è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990. "
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge.
Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete."