LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-10-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32. 
          (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio) 
  1. I privati, che alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva  in
ambito  nazionale   o   locale   e   i   connessi   collegamenti   di
telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli
impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato  domanda  per  il
rilascio della concessione di  cui  all'articolo  16  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
rilascio della concessione stessa ovvero fino  alla  reiezione  della
domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. (4) ((5)) 
  2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore  della
presente legge e il rilascio della concessione  ovvero  la  reiezione
della domanda ovvero ancora la scadenza  di  settecentotrenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge non  e'  ammessa
modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di
cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da  provvedimenti
di  organi  giurisdizionali  o  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983,  n.
110,   finalizzati   al   coordinamento   e    alla    compatibilita'
elettromagnetica con impianti radioelettrici ed  in  particolare  con
impianti dei servizi pubblici nazionali ed  esteri,  dei  servizi  di
navigazione aerea e di assistenza al volo e delle  emittenti  private
gia' esistenti. Sono altresi'  ammessi  interventi,  autorizzati  dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con  le  procedure  di
cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri
radioelettrici degli impianti. 
  3. I privati di cui  al  comma  1  sono  autorizzati  a  proseguire
nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione  che  rendano
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
comunicazione comtenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984,  n.  807,  convertito,
con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle
schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni  13  dicembre  1984,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 
  4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente
articolo  di  frequenze  non   indispensabili   per   l'illuminazioni
dell'area di servizio e del bacino. 
  5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al  presente  articolo,
ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in  immagini  o
segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la  disattivazione  degli
impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 
  6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi  si  applicano  anche
agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni  dalla
L. 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "  Al   fine   di   consentire
l'acquisizione  della  documentazione  prescritta,  il   termine   di
settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32,  comma  1,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato fino al 28 febbraio 1993". 
  - (con l'art. 1, comma 2) che "il  termine  predetto  e'  prorogato
fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei  soggetti  che  sono
inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione
in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e  intendano  trasmettere
in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in
codice gia' presentate non potranno essere convertite in  istanze  di
concessione per trasmissioni non codificate. " 
  - (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di  cui  al  comma  1  e'
prorogato fino al  30  novembre,  1993  nei  confronti  dei  soggetti
autorizzati  dalla  stessa  legge  a  proseguire  nell'esercizio   di
impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di
piano di assegnazione delle  radiofrequenze  per  la  radiodiffusione
sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni alle regioni ed  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province
autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello
schema di piano. Per le modalita' di rilascio  delle  concessioni  si
applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica  27
marzo 1992, n. 255. ". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con  modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con gli artt. 2, comma 1) che
"Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per  la
radiodiffusione  televisiva  in  ambito   locale   e   dei   connessi
collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo  32,  comma  1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e'  prorogato,  per  le  emittenti
autorizzate  alla  prosecuzione  stessa,  fino  al   rilascio   della
concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non
oltre il 28 febbraio 1994." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per  la
prosecuzione dell'esercizio degli  impianti  per  la  radiodiffusione
sonora e dei  connessi  collegamenti  di  telecomunicazione,  di  cui
all'articolo 32, comma 1, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e'
prorogato, per le emittenti  autorizzate  alla  prosecuzione  stessa,
fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione  della
domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994."