LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30. 
                        (Disposizioni penali) 
  1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive  che  abbiano
carattere di oscenita' il concessionario privato o la  concessionaria
pubblica ovvero la  persona  da  loro  delegata  al  controllo  della
trasmissione  e'  punito  con  le  pene  previste  dal  primo   comma
dell'articolo 528 del codice penale. 
  2. Si applicano alle  trasmissioni  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 
  3. Salva la responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di
concorso, i soggetti di cui al comma 1  che  per  colpa  omettano  di
esercitare sul contenuto delle trasmissioni il  controllo  necessario
ad impedire la commissione dei reati di cui  ai  commi  1  e  2  sono
puniti, se nelle trasmissioni in oggetto e' commesso un reato, con la
pena stabilita per tale reato diminuita in misura  non  eccedente  un
terzo. 
  4.  Nel  caso  di  reati  di   diffamazione   commessi   attraverso
trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un  fatto  determinato,
si applicano ai soggetti di cui  al  comma  1  le  sanzioni  previste
dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. ((25)) 
  5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del  presente  articolo  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  21  della  legge  8
febbraio 1948, n. 47.  Per  i  reati  di  cui  al  comma  4  il  foro
competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa. 
  6. Sono puniti  con  le  pene  stabilite  dall'articolo  5-bis  del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,  e  successive  modificazioni,  il
titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di  concessione  per
servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata  che  violi
le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma
2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si  applicano
agli amministratori della societa' titolare di concessione  ai  sensi
dell'articolo 16  o  di  concessione  per  servizio  pubblico  o  che
comunque  la  controllano  direttamente  o  indirettamente,  che  non
trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci. 
  7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.  156,  come
sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975,  n.  103,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art.  195.  -  (Installazione  ed   esercizio   di   impianti   di
telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni)  1.
Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione  senza
aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito,  se
il fatto  non  costituisce  reato,  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. 
  2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena
dell'arresto da tre a sei mesi. 
  3. Se il  fatto  riguarda  impianti  di  radiodiffusione  sonora  o
televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La
pena  e'  ridotta  alla  meta'  se  trattasi  di  impianti   per   la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 
  4. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o  parallele,
contravvenendo ai limiti  territoriali  o  temporali  previsti  dalla
concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 
  5. Il trasgressore e tenuto, in ogni  caso,  al  pagamento  di  una
somma  pari  al  doppio  dei  canoni  previsti   per   ciascuno   dei
collegamenti abusivamente  realizzati  relativamente  al  periodo  di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo  non  inferiore
ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone,
delle agevolazioni previste a  favore  di  determinate  categorie  di
utenti. 
  6. Indipendentemente  dall'azione  penale,  l'Amministrazione  puo'
provvedere direttamente, a  spese  del  possessore,  a  suggellare  o
rimuovere  l'impianto  ritenuto  abusivo   ed   a   sequestrare   gli
apparecchi". 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno - 12  luglio  2021,
n.  150  (in  G.U.  1ª  s.s.  14/07/2021,  n.  28),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, in  via  consequenziale,  ai  sensi
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223  (Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)".