LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-9-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
(Reti  della  concessionaria  pubblica   e   controllo   di   imprese
                    concessionarie di pubblicita) 
  1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della  legge  14
aprile 1975, n. 103, possono  essere  assentite  alla  concessionaria
pubblica tre reti televisive  e  tre  reti  radiofoniche  oltre,  ove
richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei  deputati,  una  rete  radiofonica  riservata  esclusivamente   e
trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari. 
  2. Le imprese concessionarie  di  pubblicita'  che  si  trovino  in
situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica
possono raccogliere pubblicita' anche per tre reti radiofoniche della
concessionaria stessa. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).