LEGGE 4 agosto 1990, n. 240

Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'.

note: Entrata in vigore della legge: 2/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti: 
    a) il programma di costruzione dell'infrastruttura; 
    b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica  della
progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari
di adduzione alla infrastruttura primaria,  e  della  esecuzione  dei
lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi; 
    c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo  quanto
disposto dall'articolo 6; 
    d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti  gli
oneri di costruzione; 
    e)   l'assunzione,   da   parte   dei    soggetti    interessati,
dell'esercizio; 
    f) i criteri di determinazione delle tariffe di  prestazione  dei
servizi resi dagli interporti, secondo  i  principi  di  economicita'
della gestione. 
  2. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  3  APRILE  2006,  N.  152,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)).