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LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1999)
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Testo in vigore dal:  21-8-1990

Art. 3

Rapporti di lavoro
1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.
2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:
a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;
b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;
c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività
patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
Note all'art. 3:
- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro". Dell'allegato T all'art. 39, concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:
"Art. 11. - A cominciare dal 1› gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.
Gli impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme attualmente vigenti, avranno al 1› gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza pel collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.
Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.
Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti pel tempo passato in servizio anteriormente al 1› gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1› del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servzio utili alla pensione al 1› gennaio 1896.
Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.
Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.
Nel decreto reale da emanarsi à termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".
- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".