LEGGE 9 luglio 1990, n. 187

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.

note: Entrata in vigore della legge: 17/7/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2009)
Testo in vigore dal: 5-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
  1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro
automobilistico  sono  meccanizzati  mediante  l'uso  di  elaboratori
elettronici.  A  tal  fine  presso  l'Automobile  club  d'Italia   e'
istituito un archivio magnetico centrale contenente  le  informazioni
di carattere tecnico e giuridico  relative  ai  veicoli.  I  registri
previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo  1927,  n.
436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia,
sono sostituiti con archivi magnetici. 
  2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano,  al
momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva
formalita',  il  certificato  di  proprieta'  attestante   lo   stato
giuridico  del  medesimo.  Tale  certificato  sostituisce  il  foglio
complementare previsto dall'articolo 6 del regio  decreto  29  luglio
1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici e'  condizione  per
l'espletamento delle formalita' richieste  successivamente  alla  sua
emissione. 
  3. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi
nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  determinate  le  modalita'  e   le
procedure concernenti il  funzionamento  degli  uffici  del  pubblico
registro automobilistico, la tenuta degli archivi,  la  conservazione
della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati
e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le
modalita'  di  utilizzo   della   modulistica   occorrente   per   il
funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i  tempi  di  attuazione
delle nuove procedure. E'  comunque  gratuita,  anche  se  effettuata
mediante supporto  informatico  o  tramite  collegamento  telematico,
qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali,  agli  organi
giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali
e  periferiche  dello  Stato  e  alle   agenzie   fiscali,   nonche',
limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini
dello  svolgimento  dell'attivita'  affidata   in   concessione,   ai
concessionari del  servizio  nazionale  della  riscossione;  su  tali
forniture non e' dovuto  all'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  alcun
rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico. 
  4. La data di inizio del funzionamento  del  servizio  meccanizzato
viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  dalla  procura  della  Repubblica   territorialmente
competente. 
  5. Le richieste di formalita' presentate senza  l'osservanza  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  vigenti  in  materia  sono
irricevibili. 
  6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi  delle  conservatorie
dei registri del  pubblico  registro  automobilistico  continuano  ad
essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. Con decreto del Ministro  della  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed aggiunte  alle  voci
di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale
18 giugno 1945, n. 399. 
  ((7-bis. Ove si accerti che  una  singola  persona  fisica  risulti
proprietaria di  dieci  o  piu'  veicoli,  gli  uffici  del  pubblico
registro automobilistico sono  tenuti  ad  effettuare  una  specifica
segnalazione all'Agenzia delle entrate, al  Corpo  della  guardia  di
finanza e alla regione territorialmente competente)).