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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  22-7-2012
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Art. 13

Autorizzazione
1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza
((con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché))
di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione definitive o temporanee,
((il transito dei materiali di armamento, la cessione))
all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:
a) previste dall'articolo 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.
4. Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva. (3)
5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che dalla data di entrata in vigore del regolamento da esso previsto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.