stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore della legge: 11/7/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-7-1990

Art. 33

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: "all'ufficio del medico provinciale competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "alla competente unità sanitaria locale".
2. L'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:
"Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".
Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 27 della legge n. 685/1975, come modificato della presente legge è il seguente:
"Art. 27 (Autorizzazione alla coltivazione). La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'art. 29 ai quali speta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazioni per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti".
- Il testo dell'art. 43 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e la indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministro della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna del richiedente.
Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.
Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data di rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia.
Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".