LEGGE 14 giugno 1990, n. 158

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni

note: Entrata in vigore della legge: 23/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
  1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una  piu'
ampia autonomia impositiva in adempimento  del  precetto  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo  della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro dieci  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti  aventi
valore di legge ordinaria  in  conformita'  ai  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  istituzione  di  una  addizionale  all'imposta  erariale   di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive
modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione  e
annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni
la cui aliquota dovra' essere determinata da  ciascuna  regione,  con
riferimento alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro un
limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo  non
superiore all'80 per cento, in  rapporto  all'ammontare  dell'imposta
erariale di  trascrizione  dovuto  per  la  relativa  formalita';  la
riscossione, gli adempimenti e le sanzioni  saranno  uniformati  alle
norme vigenti  per  l'imposta  erariale  di  trascrizione  in  quanto
compatibili; 
    b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul  gas
metano usato come combustibile per impieghi diversi da  quelli  delle
imprese  industriali  ed  artigiane,  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 1977, n.  102,  dovuta  sul  consumo  effettuato
nelle dette regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas
metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione ento  i  limiti
minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sara'  prevista
un'imposta regionale sostitutiva  di  detta  addizionale  e  di  pari
importo della stessa, a carico delle utenze esenti,  comprese  quelle
di cui al ventunesimo comma dell'articolo 11 della legge 28  novembre
1980,  n.  784;  la  riscossione  dell'addizionale   e   dell'imposta
sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni  saranno  uniformati  alle
norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102; (1a) 
    c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)). ((4)) 
  2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate  con  uno  o
piu' decreti del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  delle  finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i
problemi  istituzionali,  sentite  la  Conferenza  e  le  commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno  in
vigore a decorrere dal 1 gennaio 1991. 
 
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 75, comma 7)
che le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1  del  presente
articolo,  devono  intendersi  rivolte  ad   escludere   le   imprese
industriali ed artigiane che impiegano gas metano  come  combustibile
sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale  di  consumo  sia
dalla imposta regionale sostitutiva. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
628) che "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni  tributarie
gia' insorte".